Assegno di mantenimento figli e coniuge: aventi diritto e criteri di calcolo

L’assegno di mantenimento, quale contributo economico destinato all’ex coniuge e ai figli, consiste in una somma di denaro stabilita di comune accordo dai coniugi o dal Giudice in sede di separazione o di divorzio.

L’assegno di mantenimento è un contributo economico corrisposto verso l’ex coniuge economicamente più debole quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge (cfr. art. 156 del Codice civile): il coniuge richiedente deve provvedere a effettuare esplicita richiesta nella domanda di separazione; il coniuge richiedente non deve essere considerato responsabile dell’addebito della separazione; il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”; il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

Il calcolo tiene conto di tutti i redditi del coniuge richiedente: quelli derivanti da attività lavorativa, proprietà immobiliari, disponibilità della casa coniugale, eredità, donazioni e altre fonti di ricchezza.

L’assegno di mantenimento del coniuge dopo il divorzio e dopo la separazione segue delle regole di calcolo diverse rispetto a quello spettante ai figli. Il criterio del tenore di vita è stato abbandonato dopo la sentenza 24934/2019 della Corte di cassazione: adesso il calcolo dell’assegno risponde ad un criterio solidaristico di aiuto nei confronti del coniuge in difficoltà economiche.

L’assegno di mantenimento verso il coniuge non è automatico: il Giudice deve valutare l’attitudine lavorativa e la situazione reddituale complessiva del coniuge economicamente svantaggiato. Chi, pur avendone le possibilità, non cerca lavoro, non riceve l’assegno.

Inizialmente il criterio dello stesso tenore di vita era stato escluso soltanto nel calcolo dell’assegno di divorzio, poi è stato esteso anche a quello successivo alla separazione.

Dopo la separazione ed il divorzio, ciascun genitore è obbligato a provvedere ai figli “in misura proporzionata al proprio reddito”, come prevede l’articolo 337 ter del Codice civile.

Per calcolare l’assegno bisogna prendere in considerazione diversi aspetti: le esigenze attuali della prole, educative e di salute; il tenore di vita tenuto durante la convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; il reddito complessivo di entrambi i genitori; il contributo alla vita domestica e familiare dato da ciascun genitore.

Nel calcolo dell’assegno di mantenimento ai figli non rientrano le cosiddette spese straordinarie: queste devono essere corrisposte a parte e, di norma, sono divise a metà tra i coniugi. Tuttavia, se vi è una notevole sproporzione di reddito tra i due, la ripartizione potrebbe non essere al 50%.

Le spese straordinarie sono quelle destinate ad eventi eccezionali e non prevedibili, ad esempio master universitari costosi o operazioni chirurgiche.

L’attribuzione dell’assegno e il suo importo, sia di quello destinato ai figli che all’ex coniuge, può essere deciso e concordato tra le parti. Questo accade quando la separazione o il divorzio sono consensuali e i coniugi sono in buoni rapporti.

Purtroppo, però, nella maggior parte dei casi è necessario chiedere l‘intervento del Giudice, il quale stabilisce se e quale tra i coniugi è obbligato e l’importo dell’assegno. Questo deve tenere conto delle esigenze concrete della prole e dell’ex e di tutti i redditi percepiti (da lavoro, proprietà, eredità, crediti e altri).

Se le condizioni economiche di uno dei due cambiano si può chiedere una modifica dell’assegno, sia in aumento che in diminuzione.

 

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