Sfratto di un inquilino molesto

Un inquilino molesto che non rispetta le regole del Condominio può essere sfrattato

Il fenomeno delle molestie all’interno dei Condomini è assai diffuso ed alimenta gran parte del carico giudiziario presso i Tribunali. La Suprema Corte di Cassazione, investita dalla questione sui comportamenti molesti di una conduttrice nei confronti dei vicini, con l’ordinanza n. 22860, pubblicata il 20 ottobre 2020 dalla Terza Sezione Civile, stabilisce che le molestie dei condomini legittimano la risoluzione del contratto di locazione.

La Cassazione precisa che si può procedere alla risoluzione del contratto di locazione non solo se vi è diminuzione del bene locato in riferimento all’ipotesi in cui il conduttore non mantenga con l’ordinaria diligenza l’immobile concesso in locazione, ma anche quando il conduttore arrechi molestie agli altri abitanti dello stabile. Inoltre, il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per le molestie arrecate dal conduttore quando si limitasse alla mera tolleranza di tali molestie. Da ciò si evince che condotte del tutto private nel rapporto tra l’inquilino e gli altri condomini si riflettono nella sfera giuridica del locatore nel caso egli non adotti le misure necessarie a impedire tali comportamenti molesti.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che ogni volta che il conduttore compia condotte moleste nei confronti degli altri abitanti dello stabile, il locatore avrà diritto a sfrattare il conduttore poiché la violazione degli obblighi prevista ai sensi dell’art. 1587 C.C., configura inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata.

 

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