Risarcimento danni, quando è il Comune a dover pagare

Strade, parchi giochi, cimiteri e uffici pubblici: l'obbligo della manutenzione e il risarcimento  danni.

Ogni città ha i suoi problemi di manutenzione stradale (e non solo): dalle classiche buche alle radici sporgenti, dai cedimenti del marciapiede alla caduta di rami degli alberi. Tutte queste problematiche (e molte altre) possono dar luogo a incidenti o comunque possono provocare danni a veicoli, persone e cose.

L'amministrazione comunale ha un obbligo di manutenzione secondo le previsioni dell'articolo 14 del Codice della Strada, nonché in generale l'obbligo di manutenzione delle cose in custodia previsto dall’art. 2051 CC. Nel caso in cui, dall’incuria nella gestione derivi un danno (partendo dalla gomma rotta per una buca sino ad arrivare a lesioni in seguito a una caduta), il danneggiato ha diritto al risarcimento secondo quanto previsto dall’art. 2043 C.C., nonché, come detto, dall’art. 2051 CC.

La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze del 7 e del 17 novembre 2020, ha nuovamente ribadito i requisiti fondamentali per poter richiedere il risarcimento danni all’ente locale responsabile. Stante la presunzione di responsabilità posta sempre a carico del custode, prevista dall’art. 2051 CC, il danneggiato dovrà portare in giudizio la prova di quanto accaduto mediante verbali dell'autorità intervenuta sul posto, testimonianze, resoconti, video o fotografici, oltre, ovviamente, alla prova dell’entità del danno causato (mediante documentazione medico legale).

Il Comune (o l’ente proprietario responsabile della strada), per evitare di pagare, dovrà provare che l'evento dannoso è stato provocato da un caso fortuito per il quale non vi era possibilità di rimozione del pericolo, come ad esempio in caso di una frana o un allagamento improvvisi e non prevedibili.

Il risarcimento potrà essere ridotto, ma non negato, se non è rarissimi casi, in presenza di concorso di colpa del danneggiato, vale a dire quando viene provato in giudizio che il comportamento di chi richiede il risarcimento abbia contribuito in modo rilevante al verificarsi dell’evento stesso, ad esempio il mancato rispetto della segnaletica.

Il Comune non può invece rifiutarsi di corrispondere il risarcimento del danno sostenendo di non essere il responsabile della manutenzione stradale, avendo incaricato un'impresa a tal fine. La Suprema Corte ha infatti recentemente ribadito il principio fondamentale della solidarietà tra l'impresa titolare della concessione per la manutenzione stradale e l'ente proprietario della strada, in merito alla responsabilità per la manutenzione del manto stradale, nelle sue pertinenze. In altre parole, il danneggiato potrà rivolgersi sia all'impresa titolare della concessione, sia all'ente locale proprietario per richiedere il risarcimento del danno.

Oltre alle casistiche “classiche”, sopra determinate, la Suprema Corte ha da sempre sostenuto l'applicabilità della presunzione di responsabilità dell'ente locale ex articolo 2051 CC, anche ad altri luoghi, oltre alle pertinenze stradali. Sono risarcibili, ad esempio, lesioni da caduta provocata dal terreno sconnesso in un cimitero, i danni causati dalla non corretta manutenzione di sedie e panchine negli uffici pubblici e i danni causati dai bambini all'interno delle aree giochi nei parchi pubblici.

Come anche riepilogato della Suprema Corte, requisiti fondamentali quindi per poter richiedere il risarcimento del danno all'ente locale, ex art. 2051 CC ed ex art. 14 CDS, con riferimento alle pertinenze stradali, sono la prova del fatto da cui deriva il danno e la prova della sussistenza dell’entità del danno stesso, potendo l'ente locale responsabile respingere la sua presunzione responsabilità solo dimostrando il caso fortuito o la colpa esclusiva del danneggiato nell’evento.

 

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