Per un Giudice di Pace il lockdown era incostituzionale

DISAPPLICATE LE SANZIONI A UN TRASGRESSORE

In molti hanno dissentito rispetto all'imposizione di un generalizzato lockdown, ma se finora si trattava di voci singole, movimenti di piazza, artisti, oggi è stato un Giudice di Pace dell'Ufficio di Frosinone a metterlo nero su bianco in un provvedimento giudiziale.

I motivi di illegittimità del lockdown

Il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso di un cittadino multato per aver violato il divieto di spostamento imposto dalle autorità durante il periodo del lockdown, nella fase iniziale dell’emergenza coronavirus in Italia.

Le motivazioni di simile decisione risiedono, secondo il Giudice di Pace, in primo luogo nel rispetto del Codice della Protezione Civile all'art. 7, che qualifica come “eventi emergenziali” solo ed esclusivamente quelli legati a eventi calamitosi naturali (come terremoti, frane, inondazioni e simili), e non quelli di natura sanitaria. Secondariamente, il Giudice di Pace è convinto che, in base alla Costituzione del nostro Paese, il governo centrale può esercitare poteri peculiari solo in stato di guerra, pertanto la dichiarazione dello Stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri a inizio 2020, è da ritenersi illegittima, in quanto esercitata in assenza di una legittimazione legale o costituzionale.

In terzo luogo, premessa l’illegittimità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) iniziale, che è un atto di alta amministrazione e NON un atto legislativo, ne consegue l’illegittimità di tutti gli altri amministrativi conseguenti emanati nei mesi successivi.

Limiti anti-costituzionali

Il Giudice di Pace in questione, inoltre, ha evidenziato come il lockdown costituisse, a suo giudizio, una forte limitazione della libertà di movimento dei cittadini. Un simile divieto, di carattere così ampio e generalizzato, ha sostanzialmente “imposto” obblighi di permanenza domiciliare, che vanno inquadrati come misure sanzionatorie di restrizione della libertà personale così come previste dall’ordinamento penale.

Secondo la ricostruzione del Giudice di Pace, la misura è quindi anticostituzionale perché le misure restrittive personali possono essere imposte solo su atto motivato del Giudice, e non dal Governo, così rifacendosi all'art. 13 della Costituzione. Non può esistere - nel convincimento del Giudice di Pace - un provvedimento legislativo che imponga obblighi di permanenza domiciliare, generalizzato e valido per tutti i cittadini. Poiché, dunque, conclude il Giudice di Pace, l'obbligo è stato imposto da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è un atto amministrativo, non può che procedersi per la sua disapplicazione in quanto illegittimo, con annullamento del verbale opposto e disapplicazione delle sanzioni inferte.

Pareri contrari

Diverse opinioni discordanti con simile pronuncia evidenziano invece che i provvedimenti fossero assunti con gli strumenti più immediati ed efficaci al fine di garantire la tutela della salute, che è un diritto costituzionalmente tutelato, dal pericolo in atto di una pandemia mondiale, pertanto giudicando inappropriato il riferimento a una compressione delle libertà personali, visto e considerato il carattere emergenziale della pandemia. Detto In altre parole, sarebbe l'eccezionalità dell’emergenza a giustificare il particolare iter del provvedimento preso in considerazione.

Altri ancora osservano che non di compressione libertà personale si è trattato, quanto di limitazione della sola libertà di circolazione. Ma quest'ultima considerazione sembra essere superata dal Giudice di Pace, in riferimento al fatto che secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, la libertà di circolazione si riferisce a limiti di accesso a luoghi determinati, senza che questo comporti l'obbligo di permanenza domiciliare. Durante il lockdown invece si è dato vita a un divieto di spostamento delle persone dalle proprie abitazioni.

 

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