G.I.P. di Reggio Emilia disapplica il D.P.C.M. che ha disposto il lockdown: e' incostituzionale

Un D.P.C.M. non può disporre alcuna limitazione della libertà personale

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 54/2021 del 27.01.2021, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di due indagati, in ordine al reato di falso ideologico in atto pubblico  loro ascritto, per avere dichiarato il falso nell'autocertificazione esibita agli operanti in occasione di un controllo cui erano stati sottoposti durante il lockdown. Nella motivazione del provvedimento, il G.I.P. chiarisce che  “deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 8.03.2020, come pure di tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo; tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare", e, dunque, indiscutibilmente, una "misura restrittiva della libertà personale." Tuttavia, "un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge", come richiesto dall'art. 13 della Costituzione.  Corrolario del medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge potrebbe prevedere in via generale ed astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini." A tal fine, infatti, come richiesto dall'art. 13 della Costituzione, sarebbe necessario un provvedimento specifico - ossia riferito al singolo cittadino - adottato per l'appunto in virtù di una norma di legge che lo preveda. Un doppio requisito, dunque, che nessuna misura restrittiva adottata in virtù di un D.P.C.M. può assicurare. "In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM.”

Naturalmente, la decisione del G.I.P. di Reggio Emilia non ha efficacia in via assoluta e si applica unicamente al caso deciso. Costituirà tuttavia un precedente a sostegno della tesi dell'illegittimità delle sanzioni irrogate sulla base dei D.P.C.M. succedutesi nell'ultimo anno, che sarà possibile far valere in altri giudizi.

Da segnalare inoltre che l'ultimo decreto emanato dall'attuale Governo Draghi, del 12 marzo 2021, ha correttamente assunto la forma del decreto legge.

 

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