Mutuo con ammortamento alla francese: il Tribunale di Roma lo ha ritenuto usurario

Il Tribunale di Roma, sez. XVII civile, con sentenza n. 2188 dell'8 febbraio 2021  ha affermato che per valutare se un finanziamento è usurario occorre considerare, con riferimento al calcolo del costo complessivo, anche il costo “occulto” insito nell'utilizzo del regime composto.

L’ammortamento alla francese

Quando si acquista un bene o un servizio con un finanziamento, la banca o la società finanziaria predispongono il piano di ammortamento per la restituzione del capitale che è stato dato in prestito. Chi ha contratto il mutuo deve restituire il capitale attraverso un certo numero di rate mensili, che sono composte da una quota di capitale e da una di interessi. A seconda del tipo di piano di ammortamento scelto, l’importo della rata mensile potrà essere fisso o variabile.

Nel caso dell’ammortamento alla francese, la rata mensile rimane di uguale importo per tutta la durata del prestito. A modificarsi è la suddivisione tra quota di capitale e quota di interesse: all’inizio del prestito, le rate sono composte da una quota maggiore di interesse, mentre verso la fine, gli interessi si riducono e aumenta la quota di capitale. L’ammortamento alla francese è quindi un piano di ammortamento con quote di interessi decrescenti e quote di capitali crescenti, dove la persona che ha contratto il finanziamento si impegna a pagare prima gli interessi e poi a restituire il capitale.

L’oggetto del giudizio

Nel caso di specie, i mutuatari avevano contratto un finanziamento personale con ammortamento alla francese ed in giudizio avevano lamentato l'indebita applicazione di tassi anatocistici, la non corrispondenza del tasso effettivamente applicato al tasso nominale, la non corrispondenza del TAEG effettivo a quello dichiarato in contratto e il superamento del tasso soglia usurario da parte del tasso globale annuo del prestito, tenuto conto degli interessi composti che erano stati applicati. Il tutto veniva fondato su una consulenza tecnica di parte, che aveva accertato l’esistenza di un onere “occulto”.

Accertata poi in giudizio - con una Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta dal Giudice - l'esistenza di tale onere occulto, lo stesso veniva sommato agli altri costi del finanziamento e quindi incluso nel calcolo per la determinazione del tasso globale annuo. Quest’ultimo, dunque, risultava effettivamente superiore al tasso soglia usurario.

La decisione del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma, ritenuto che “tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese) (...) pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione sempliceha condannato la società che aveva concesso il finanziamento alla restituzione della somma di € 13.060,60, pari agli interessi illegittimamente pagati dai mutuatari.

 

 

 

 

 

Oppure compila il form qui sotto

* = Campi obbligatori