RESPONSABILITA' MEDICA - CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV PENALE

SENTENZA DEL 10 DICEMBRE 2020 N. 35058

Il medico risponde solo se è dimostrata con un "alto grado di credibilità razionale" l’incidenza causale della sua negligenza sull’evento lesivo.

Il Giudice chiamato a giudicare la condotta di un sanitario deve indicare se il caso concreto è o meno regolato da linee guida o, in subordine, da buone pratiche clinico-assistenziali; deve valutare la sussistenza del nesso di causalità tenendo conto del comportamento salvifico indicato dalle linee guida o dalle buone pratiche; deve specificare se la colpa del sanitario è generica o specifica e se è una colpa per imperizia, per negligenza o per imprudenza; deve verificare se e in che misura la condotta del medico si è discostata dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

Nella sentenza n. 35058, i giudici di legittimità hanno anche puntualmente ribadito i principi che governano l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità medica, sottolineando il ruolo di primo piano rivestito dal giudizio controfattuale, che, come ricorda la Corte, "deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività che era richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di probabilità razionale".

I Giudici hanno posto in particolare rilievo l'importanza dell'accertamento del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia: solo in tal modo, infatti, è possibile verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta ma omessa dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito.

 

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