RESPONSABILITA' MEDICA - CORTE DI CASSAZIONE

23 FEBBRAIO 2021, SENTENZA N. 4864

Nella sentenza n. 4864/2021, i giudici di legittimità hanno puntualmente ribadito i principi che governano l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità medica, sottolineando che "la prova dell'adozione e dell'adeguato rispetto dei necessari standard di igiene e prevenzione non può, ragionevolmente, incombere sul paziente danneggiato con esclusione della casa di cura che lo ha dimesso".

Spetterà dunque alla casa di cura, dimostrare di aver adottato tutte le cautele che le vigenti normative e le leges artis impongono per scongiurare l'insorgenza di patologie infettive a carattere batterico e che interessano la salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e la profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata.

Nella sentenza in commento, i giudici così precisano: “costituisce oramai giurisprudenza consolidata che in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno-evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (così Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; v. anche Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 24073 del 13/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/7/2011; Sez. U, Sentenza n. 577 dell'11/1/2008).

Nel campo della responsabilità medica, in specie, il ciclo causale a monte è quello relativo all'evento dannoso, e deve essere provato dal danneggiato; invece, il secondo ciclo causale, a valle, è quello relativo alla possibilità di adempiere, che deve essere provato dal danneggiante. Talché, mentre il danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare l'esatta esecuzione della prestazione o l'impossibilità dell'esatta esecuzione dovuta ad una causa imprevedibile ed inevitabile.”

 

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