SUCCESSIONI - CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 30 Gennaio 2019 N.2700

Le donazioni di modico valore sono soggette a collazione, ad eccezione di quelle fatte al coniuge del defunto (art. 738 c.c.). Ne consegue che, al di fuori dell'eccezione alla regola generale stabilita in favore del coniuge, anche per le donazioni di modico valore (nella specie, fatte in favore di una figlia) l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.

 

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