DIVORZIO E TFR - CORTE DI CASSAZIONE
La sopravvenuta revoca dell'assegno divorzile: conseguenze sulla quota del TFR spettante al coniuge
Il diritto alla quota del T.F.R. va riconosciuto all'ex coniuge in quanto sia titolare di assegno divorzile.
L'accertamento e la liquidazione dell'assegno divorzile, cui si correla quello alla quota percentuale del TFR percepito dall'altro coniuge, deve intervenire per provvedimento non più impugnabile in punto di sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento.
Qualora, nel tempo, i presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile siano venuti meno, determinando la revoca del primo, tanto non vale a porre nel nulla il diritto all'assegno per il periodo coperto dal giudicato.
Pertanto, il nuovo accertamento di accoglimento della revoca dell’assegno divorzile varrà a far data dalla proposizione della relativa domanda lasciando fermo il diritto all'assegno di divorzio per il pregresso periodo.
La conseguenza è che il diritto alla quota del T.F.R. spetta all'ex coniuge titolare di assegno divorzile, che del primo costituisce il presupposto, ove quel trattamento sia stato corrisposto all'altro ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio e non può essere posto nel nulla dalla sopravvenuta revoca dell'assegno stesso.