ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE - CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA n. 31901 del 10 dicembre 2018

Con l’ordinanza n. 31901 del 10 dicembre 2018 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, decidendo sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla moglie che lamentava l’intollerabilità della convivenza familiare per il comportamento dispotico e la condotta violenta del marito, oltre che per la sua relazione extraconiugale, ha affermato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge ad un altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand’anche successive al manifestarsi della crisi coniugale per incompatibilità, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. La decisione riafferma il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che valuta come assorbente, per la sua oggettiva gravità ed il vulnus all’integrità fisica della persona, in punto di addebitabilità della separazione, la condotta violenta di un coniuge nei confronti dell’altro, ritenendo del tutto irrilevante la posteriorità temporale delle violenze perpetrate rispetto al manifestarsi della crisi coniugale per incompatibilità derivanti da violazione degli obblighi familiari da parte del coniuge vittima (in senso conforme, ex multis, Cass. civ., Prima Sezione, n. 3925 del 2018, n. 7388 del 2017, n. 4333 del 2016, n. 7321 del 2005).

 

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