LOCAZIONE - CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 13 NOVEMBRE 2019, N.29329

Il  locatore,  il  quale  convenga  in  giudizio  il  conduttore  per  il pagamento  delle  spese  condominiali,  soddisfa  il  proprio  onere  probatorio producendo  i  rendiconti dell'amministratore,  approvati  dai   condomini,   mentre   spetta   al   conduttore   muovere   specifiche contestazioni  in  ordine  alle  varie  partite  conteggiate,  prendendo  a  tale  scopo  visione  dei  documenti giustificativi  ovvero  ottenendone  l'esibizione  a  norma  degli  artt.210  e  ss  c.p.c.  (Cass.  28/09/2010, n.20348; Cass. 04/06/1998, n. 5485). La disposizione del comma 3 dell'art. 9 della I. 27 luglio 1978  n.  392,  dunque, che  impone  al  conduttore  di  pagare gli  oneri  condominiali  entro  due  mesi  dalla  relativa richiesta, circoscrive altresì l'arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere  l'indicazione  specifica  delle  spese  e  dei criteri  di  ripartizione  nonché  di  prendere visione  dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun  onere  di  comunicazione  del  locatore,  il  conduttore,  decorsi  i  due  mesi  dalla  richiesta  di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi in mora alla stregua del principio dies   interpellat   pro   homine   e   non   può,   quindi,   sospendere,   ridurre,   ritardare   o   contestare   il pagamento  degli  oneri  accessori,  adducendo  che  la  richiesta  del  locatore  non  era  accompagnata dall'indicazione  delle spese e  dei criteri di ripartizione.

 

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