COVID 19 – Illegittimità del provvedimento di sospensione non retribuita per inadempienza all’obbligo vaccinale

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 2135/2021 del 15 settembre 2021 ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro di un'operatrice socio sanitaria per inadempienza all'obbligo vaccinale.

L’inadempimento all’obbligo vaccinale, impone al datore di lavoro di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Sicché, la sospensione del lavoratore senza retribuzione è l’extrema ratio, in quanto vi è un preciso onere del datore di lavoro di verificare l’esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili al lavoratore, atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall’altro, con la tutela della salubrità dell’ambiente di lavoro, in quanto non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Solo quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Nella fattispecie, non risulta operata la successiva valutazione, da parte del datore di lavoro, di un impiego alternativo del lavoratore, non implicante rischi di diffusione del contagio. Ne consegue, pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo, l’illegittimità del provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuito, con limitazione alla sospensione della retribuzione che, conseguentemente, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere dalla data di sospensione sino all’effettiva riammissione in servizio o all’adozione di provvedimento legittimo di sospensione della prestazione lavorativa, all’esito dell’esperimento della procedura di legge.

 

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