Danno da vaccino COVID

In caso di danno da vaccino Covid consequenziale a vaccinazione, il danneggiato può percorrere due strade: l’azione di indennizzo e l’azione di risarcimento danni.

La prima è disciplinata dalla L. 210 del 1992 (art. 1, comma 1-bis,), e coesiste con la parallela forma di tutela di tipo risarcitorio, differenziandosene in quanto non richiede, ai fini del relativo riconoscimento, la sussistenza di profili di colpa e di illiceità del fatto.

Il danno indennizzabile sorge, anche da fatto lecito, con la mera manifestazione della menomazione causata direttamente dalla vaccinazione inoculata.

Recentemente è stato riconosciuto ad un cittadino ligure un indennizzo vitalizio, per le gravi reazioni avverse subite a seguito della somministrazione del vaccino Astrazeneca. La patologia del soggetto indennizzato è stata collegata all’inoculazione da Vaxzevria, nell’ambito dell’accertamento svolto dal Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia, territorialmente competente.

La domanda di indennizzo per i danni da vaccinazione va presentata alla competente Azienda sanitaria da parte del danneggiato, o dai suoi eredi, se deceduto, entro 3 anni, decorrenti dal momento in cui la patologia si è manifestata.