Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Clausole abusive. Tutela del consumatore.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.9479/2023 hanno sancito i seguenti principi: ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l’esecuzione, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d’ingiunzione, il Giudice ha il dovere di controllare d’Ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull’entità del credito azionato, nel contraddittorio o previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un’opposizione esecutiva, potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo ed invitare il creditore procedente a produrre il contratto, al fine di esaminare, d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all’oggetto della domanda.