Onerosità sopravvenuta dei contratti causa Covid

Onerosità sopravvenuta dei contratti causa Covid

Il codice civile, nel dettare la disciplina in materia di obbligazioni, si preoccupa di prendere in considerazione anche le ipotesi in cui un contratto con prestazioni corrispettive, sia esso a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, divenga eccessivamente oneroso per una delle parti, in conseguenza di eventi straordinari e imprevedibili.

A fronte di tale eccessiva onerosità, è possibile seguire due strade alternative.

Innanzitutto, la parte la cui prestazione sia divenuta troppo onerosa può chiedere la risoluzione, purché non si rientri nell’alea normale del contratto.

In alternativa, l’articolo 1467 del codice civile dà alle parti di un contratto con prestazioni corrispettive la possibilità di rinegoziarne in maniera equa le condizioni, laddove l’esecuzione sia divenuta onerosa per una di loro.

Rinegoziazione contratti e Covid

Durante la crisi da coronavirus, proprio la rinegoziazione è stata la soluzione che, in molti casi, è risultata essere la migliore per le parti di un contratto.

Si pensi alla locazione di un locale adibito dal conduttore a pizzeria: risolvere il contratto è una scelta che, spesso, può comportare conseguenze negative di non scarso rilievo, specie sull’avviamento e sul futuro dell’attività commerciale.

Ma se la prestazione, in conseguenza delle misure restrittive dettate per far fronte all’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19, è divenuta eccessivamente onerosa, è comunque possibile arginare gli effetti rinegoziando i termini dell’accordo e così evitarne la risoluzione.  

La Cassazione e la Giurisprudenza di Merito in tema di rinegoziazione causa Covid

la Corte di cassazione, nella relazione n. 56 dell’8 luglio 2020, ha osservato che la situazione che si è venuta a creare a seguito della pandemia (e che ha creato difficoltà nelle parti contrattuali ad adempiere alle proprie prestazioni) può essere adeguatamente fronteggiata con la rinegoziazione, mentre la risoluzione del contratto e il risarcimento non si presentano come gli strumenti adatti a tal fine

Per la Corte, la rinegoziazione “implica l’obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano giuste, avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti”.

Sulla rilevanza che la rinegoziazione di un contratto può assumere nell’attuale contesto storico si è espressa anche la giurisprudenza di merito.

In proposito, possiamo citare, tra le varie pronunce, la sentenza del Tribunale di Roma del 27 agosto 2020, in cui si legge che, con riferimento a un ristorante, “l’eventuale risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità comporterebbe inevitabilmente la perdita dell’avviamento per l’impresa colpita dall’eccessiva onerosità e la conseguente cessazione dell’attività economica. In siffatte ipotesi sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale del contratto. La clausola generale di buona fede e correttezza, invero, ha la funzione di rendere flessibile l’ordinamento, consentendo la tutela di fattispecie non contemplate dal legislatore”. Vero è che sul punto è stata prevista a livello statale una serie di misure volte a ridurre l’impatto finanziario delle pandemia, tuttavia non sempre esse sono sufficienti “a riportare in equilibrio il contratto entro la sua normale alea”.

Sempre il Tribunale di Roma, con pronuncia del 29 maggio 2020, aveva del resto affermato che “Nell’ipotesi di contratto di affitto di ramo di azienda a fini commerciali, la mancata esecuzione dell’obbligo gravante sull’affittante di consentire all’affittuario la vendita al dettaglio nei locali aziendali, causata dalla sospensione governativa delle attività commerciali per l’emergenza pandemica, integra un’ipotesi di impossibilità parziale e temporanea della prestazione, rilevante ex art. 1464 c.c. Per l’effetto, il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone limitatamente al periodo della sospensione delle attività” (fonte: Condominiolocazione.it, 16 settembre 2020).

Ovviamente, se entrambe le parti sono disponibili a rinegoziare, non c’è problema. Se ciò non accade, occorre avviare un contenzioso oppure, in alternativa, provare a trovare un accordo in sede di mediazione, ove le parti contrattuali, con l’intervento di un soggetto terzo e imparziale, possono tentare di giungere ad una soluzione condivisa che contemperi i rispettivi interessi.

 

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