Omesso versamento dell’IVA: quando manca il dolo generico richiesto dall’articolo 10 ter del Decreto Legislativo n. 74 del 2000 per la configurabilità del reato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 42522 del 5 giugno 2019 ha confermato l’insussistenza del dolo generico richiesto per la configurabilità del delitto di omesso versamento dell’IVA previsto dall’articolo 10 ter del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, nel caso in cui l’imputato provveda al pagamento di dipendenti e fornitori in una prospettiva di continuità aziendale, nella convinzione che tale scelta consenta di proseguire l’attività d’impresa attraverso il conseguimento di ricavi e di utili.

La Corte territoriale era pervenuta alla assoluzione dell'imputato ritenendo non esigibile la condotta antidoverosa omessa, sulla base del rilievo che i soci di controllo della società capogruppo avevano adottato iniziative idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanziaria che aveva, tra le altre, colpito la società amministrata dall'imputato, facendo addirittura ricorso anche a beni personali, allo scopo di reperire la liquidità necessaria per assolvere alle obbligazioni sociali; altresì, per la Suprema Corte, in tale caso deve ritenersi insussistente anche l'elemento soggettivo del reato, sottolineando che la scelta dell'imputato di provvedere al pagamento di dipendenti e fornitori era avvenuta in una prospettiva di continuità aziendale, nella convinzione che tale opzione avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività d'impresa, il conseguimento di ricavi e la produzione utili e, quindi, anche l'adempimento alla scadenza della obbligazione tributaria.

 

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