La "rilevanza 231" dei reati tributari e la centralità della gestione del rischio - anche - fiscale a presidio dell'integrità del patrimonio aziendale

L'importanza del modello 231

La Legge n. 157/2019 ed il D.Lgs. n. 75/2020 – che ha attuato la cd. Direttiva “PIF” in tema di “Tutela degli interessi finanziari dell’U.E.” hanno introdotto, al nuovo art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, numerose ipotesi di reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000, quali possibili “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli Enti.

Per gli Enti che non hanno ancora provveduto all’adozione di un cd. “Modello 231”, ciò comporta anzitutto la necessità di analizzare criticamente la prassi aziendale adottata nelle diverse aree di operatività che abbiano rilevanza – anche indiretta – nel nuovo esteso ambito dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001; in secondo luogo, di valutare attentamente l’opportunità di introdurre un cd. "Modello 231" idoneo,  corredato da adeguato sistema di controlli interni (SCI), volto a disciplinare i processi e le procedure aziendali, al fine di prevenire la commissione in ambito aziendale di illeciti-presupposto, affidando in tal caso il compito di vigilare sulla corretta attuazione del Modello ad un organismo specifico (cd. OdV, Organismo di Vigilanza).

L'adozione di un Modello Organizzativo idoneo costituisce infatti, in taluni casi, ipotesi nella quale le sanzioni – anche pecuniarie – irrogabili dal giudice penale all’esito del procedimento di accertamento della eventuale responsabilità  ex 231  dell’Ente sono ridotte per legge in misura significativa; in altri casi, addirittura, l’adozione di un Modello Organizzativo idoneo costituisce una vera e propria esimente, tale da escludere perciò in toto la responsabilità da reati ex 231 dell’Ente stesso.

A prescindere dall’adozione di un Modello 231, ogni Ente, nell’ambito dei doveri imposti dalle norme all’imprenditore ed agli amministratori della società (cfr. art. 2086 cod. civ.),  è comunque sollecitato ad una analisi periodica delle aree di rischio interne e, conseguentemente, a verificare la correttezza delle procedure aziendali, al fine di consentire un presidio effettivo del rischio di incorrere nella commissione di illeciti - oggi, anche fiscali - correlato ad una determinata attività.

In concreto, si tratterà dunque di elaborare un' adeguata strategia preventiva, procedendo anzitutto ad una attenta mappatura dei processi e delle procedure aziendali; di poi, sarà opportuno, ad esempio, verificare attentamente la correttezza dei flussi informativi interni e l’adeguatezza della composizione e del numero del personale impiegato negli uffici aziendali, al fine di consentire un efficace disbrigo del rispettivo carico di lavoro; verificare, rispetto allo specifico tema in argomento, l’albo dei fornitori dell’Ente, al fine di escludere eventuali soggetti con indici critici di affidabilità, e che peraltro assicuri anche un adeguato criterio di “rotazione”; prevedere criteri oggettivi di rotazione tra i dipendenti responsabili dell’autorizzazione degli incarichi di sottoscrizione dei contratti di acquisto o comunque importanti impegni di spesa; fissare  criteri oggettivi di accettazione di determinate proposte contrattuali ovvero della formulazione di offerte contrattuali; analizzare la documentazione delle prestazioni di consulenza commerciale, verificando la sussistenza non solo della relativa fatturazione ma anche di un congruo supporto documentale, a comprova dell’effettività del servizio reso; assicurare la rendicontazione puntuale delle note per le spese sostenute da dipendenti e amministratori, con relativa causale giustificativa; stabilire preventivamente parametri di congruità degli omaggi e delle liberalità.

 

 

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